La legge numero 300 del 20 maggio 1970 viene comunemente chiamata “Statuto dei lavoratori” ed è l’insieme di norme «sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale nei luoghi di lavoro». Lo Statuto comprende quindi buona parte delle regole più importanti per il diritto del lavoro in Italia e su queste, negli anni, sono state costruite molte delle tipologie dei rapporti lavorativi. L’approvazione delle nuove regole non fu semplice e portò a numerose tensioni sul piano politico e sindacale. Il testi fu organizzato in diversi “titoli” dedicati al rispetto della dignità del lavoratore, alla libertà e attività sindacali, al collocamento e ad altre disposizioni transitorie. L’articolo 18 rientra nel “Titolo II – Della libertà sindacale”. L’articolo 18 stabilisce le regole per il reintegro del lavoratore nel suo posto di lavoro. In pratica, dice quali sono i diritti e i limiti per chi viene licenziato e fa richiesta al giudice per ottenere indietro il suo impiego, ritenendo di esser stato allontanato senza un motivo giustificato.L’articolo 18 prevede anche alcune compensazioni per il lavoratore licenziato e successivamente reintegrato. Disponendo il reintegro, il giudice stabilisce anche un risarcimento del danno subito che di norma è pari ai soldi che il lavoratore avrebbe ricevuto attraverso il suo stipendio se non fosse stato licenziato. Il datore di lavoro deve anche mettersi in pari con il pagamento dei contributi per la pensione, non versati nel periodo in cui il lavoratore risultava essere licenziato. Nel suo complesso, il risarcimento non può comunque essere inferiore a cinque mesi di stipendio.